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Risarcimento del datore di lavoro per il danno da mancato lavaggio e manutenzione dei dispositivi di protezione individuale (D.P.I.)

Risarcimento del danno subito a causa del mancato lavaggio dei Dispositivi di Protezione Individuale D.P.I.

Al termine di una impegnativa diatriba giudiziaria, il Tribunale di Palmi in funzione di Giudice del Lavoro, con numerose sentenze ha accolto la domanda che diversi lavoratori portuali hanno azionato contro la propria società di Transhipment datrice di lavoro, finalizzata al risarcimento del danno subito a causa del mancato lavaggio dei Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.).

Gli indumenti, forniti dal Datore di lavoro e tecnicamente definiti Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), devono essere obbligatoriamente indossati per la tutela igienico-sanitaria e la sicurezza del lavoratore, a pena di sanzione disciplinare.

I lavoratori ricorrenti sono stati patrocinati dall’Avv. Giuseppe Germanò, molti dei quali congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. Angelo Langone, entrambi del Foro di Palmi, che dopo avere approfondito una normativa non semplice ed oggetto di continua interpretazione ed evoluzione giurisprudenziale di merito e legittimità, hanno impostato la linea difensiva fondata su quanto previsto nel D.Lgs. n. 81/2008 (ed ancor prima nel D. Lgs. 626/’94) e nell’art. 58 bis CCNL Lavoratori dei Porti, oltre che sull’art. 2087 cod. civ., che sostanzialmente impongono al datore di lavoro di mantenere in efficienza i D.P.I. ed assicurarne le condizioni d’igiene, mediante la manutenzione (ove per manutenzione non può che intendersi il lavaggio), oltre che le riparazioni e le sostituzioni necessarie.

E’ bene precisare che solo un lavaggio di tipo industriale assicura una garanzia di igienicità e di sicurezza, ed il datore di lavoro che deve ottemperare a tale obbligo di legge, se non possiede un servizio a tal fine predisposto all’interno dell’azienda (il riferimento ovviamente è inerente le società di grosse dimensioni), deve servirsi di un servizio di lavanderia industriale esterno.

In tal senso, la recente Ordinanza della Corte di Cassazione n. 5748/2020 ha di fatto confermato la linea difensiva spiegata, ossia che “In tema di tutela delle condizioni di igiene e sicurezza dei luoghi di lavoro, la nozione legale di Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.) non deve essere intesa come limitata alle attrezzature appositamente create e commercializzate per la protezione di specifici rischi alla salute in base a caratteristiche tecniche certificate, ma va riferita a qualsiasi attrezzatura, complemento o accessorio che possa in concreto costituire una barriera protettiva rispetto a qualsiasi rischio per la salute e la sicurezza del lavoratore, in conformità con l’art. 2087 c.c.; ne consegue la configurabilità a carico del datore di lavoro di un obbligo di continua fornitura e di mantenimento in stato di efficienza degli indumenti di lavoro inquadrabili nella categoria dei D.P.I.” e soprattutto, che devono essere considerati D.P.I. non soltanto quegli indumenti identificati come tali nel Documento di Valutazione Rischi (D.V.R.), che è un documento certamente importante ma pur sempre “confezionato” dal datore di lavoro.

Numerosi sono stati gli elementi istruttori dedotti ed allegati, soprattutto di natura documentale, tra cui spicca la Consulenza Tecnica di Parte a firma dell’Ing. Maurizio Cento, che ha dimostrato in maniera scientifica i costi c.d. domestici che i lavoratori sono stati costretti a sostenere per il lavaggio in lavatrice dei D.P.I. onde sopperire all’inadempimento del datore di lavoro.

Dal punto di vista giuridico è importante evidenziare che è probabilmente la prima volta in Italia che il diritto del lavoratori ad usufruire di un lavaggio industriale dei D.P.I. e del corrispondente risarcimento, viene accertato a carico di una società che si occupa di logistica, con risvolti pratici e giuridici inevitabili su tutto il territorio nazionale, soprattutto in questo momento storico in cui i temi dell’igiene e della sicurezza sul luogo di lavoro, rappresentano una questione di primario interesse pubblico.

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