TRASFERIMENTO ALL’ESTERO DEL FIGLIO SENZA CONSENSO DELLA MADRE.
In Italia la legge sull’affidamento condiviso dei figli minori prevede che quando i genitori si lasciano, (sposati o no) i figli minori vengono affidati ad entrambi (con eccezione di casi particolari).
L’affidamento condiviso comporta un equilibrato esercizio della responsabilità genitoriale tra i due genitori i quali devono sviluppare un rapporto continuato con i figli e devono provvedere alla loro educazione, al loro mantenimento ed al soddisfacimento dei loro bisogni psicofisici.
Anche se viene individuato un genitore con il quale il bambino vive prevalentemente (detto collocatario), l’altro non può essere escluso dalla vita del figlio e deve partecipare alle decisioni che riguardano la sua esistenza (ad esempio la scuola, gli sport, il luogo in cui vivere ecc.).
Illegittimità del trasferimento senza consenso
In Italia, in linea di massima, ogni trasferimento del figlio operato da un genitore senza il consenso dell’altro può essere qualificato come illegittimo.
L’altro genitore, infatti, può sempre agire per tutelare il proprio diritto e vietare all’altro il trasferimento o imporre il ritorno sul luogo di residenza.
Trasferire il figlio senza il consenso di uno dei genitori, infatti, significa mettere in atto una sottrazione di minore che può avere anche profili internazionali, se il bambino viene trasferito all’estero.
Il padre che porta il figlio fuori dall’Italia senza il consenso della madre, quindi, può commettere un reato che, come tale, è punibile penalmente e civilmente, con l’obbligo di riportare il minore presso la sua residenza.
Nei casi in cui un minore è portato via dall’Italia da uno dei due genitori è possibile attivare la procedura di rimpatrio nello Stato di destinazione secondo le disposizioni della Convenzione de L’Aja del 1980 oppure secondo la legge del luogo di destinazione laddove più favorevole.
In questa fase diventa rilevante l’intervento di un legale.
Dovrà essere esaminata la legislazione esistente nello Stato di destinazione oltre che l’eventuale ratifica delle convenzioni internazionali. In questo modo sarà possibile scegliere la procedura strategicamente migliore, anche in relazione ai costi ed alle tempistiche.
In particolare bisognerà valutare:
– se sia più tutelante applicare la Convezione de L’Aja oppure se la legge italiana e/o la legge dello Stato di destinazione siano più favorevoli;
– quale sia la procedura e la Legge applicabili nel caso in cui il Paese di destinazione o quello di residenza non abbiano ratificato la Convenzione de L’Aja.
Al di là delle conseguenze penali, se la madre decide di agire in Italia, dovrà iniziare un procedimento per la modifica delle condizioni di separazione con richiesta di affidamento esclusivo, dimostrando che il padre possa essere pericoloso per il figlio. Con un ricorso dinanzi al Tribunale del comune di residenza o che ha pronunciato la separazione e l’assistenza obbligatoria di un Avvocato italiano, si può ottenere un provvedimento in tal senso.
I professionisti di AL Hub Consulting si propongono, a tal fine, come sostegno in termini di consulenza legale, essendo in continuo e costante aggiornamento sui predetti temi, offrendo dunque alla clientela il giusto supporto specializzato in materia.
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