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CIRCOSTANZE ATTENUANTI DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE L’ART.12, D.LGS. N. 231/2001

CIRCOSTANZE ATTENUANTI DELLA RESPONSABILITÀ DELL’ENTE L’ART.12, D.LGS. N. 231/2001

L’art.12 D. Lgs. n. 231/2001 prevede circostanze attenuanti della responsabilità dell’ente con effetto di riduzione delle sanzioni pecuniarie.

Le circostanze attenuanti, disciplinate dall’art. 12, sono così suddivise:

Il comma 1 dell’art. 12 prevede che la sanzione pecuniaria sia ridotta della metà e non possa comunque essere superiore a 103.291 euro se ricorre una delle seguenti circostanze:

  1. l’autore del reato ha commesso il fatto nell’interesse prevalente proprio o di terzi e l’ente non ne ha tratto vantaggio o ne ha tratto un vantaggio minimo. La tenuità del fatto, in questo caso è data dal minimo coinvolgimento dell’ente, dal punto di vista sia soggettivo – dato il prevalente interesse personale dell’autore o di terzi – che oggettivo – data la tenuità del vantaggio acquisito. Il vantaggio deve essere valutato in modo oggettivo e in termini assoluti, senza considerare le condizioni economiche dell’ente;
  2. il danno patrimoniale cagionato è di particolare tenuità e l’entità del pregiudizio deve quindi essere valutata secondo un criterio oggettivo, potendosi fare riferimento alle condizioni economiche della persona offesa solo in via sussidiaria, quando un seppur tenue danno abbia arrecato un significativo pregiudizio allo stesso

Nelle predette ipotesi non saranno applicabili le sanzioni interdittive di cui all’art. 13 D. Lgs. n. 231/2001.

Il comma 2 dell’art. 12 prevede che la sanzione è ridotta da un terzo alla metà se, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, ricorre una di queste circostanze: l’ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso.

La norma dunque prende in considerazione le azioni positive intraprese dall’ente in un tempo successivo alla commissione dell’illecito, ma poste in essere entro il limite temporale dell’apertura del dibattimento di primo grado.

A conferma di ciò, la Cassazione penale, con sentenza n. 38025 del 2022, ha ritenuto che per godere della riduzione da un terzo alla metà della sanzione pecuniaria, l’ente, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, deve aver non solo adottato, ma anche reso operativo il modello organizzativo, idoneo a prevenire i reati.

La semplice attuazione di un modello organizzativo standardizzato non garantisce alcun beneficio per l’ente, in quanto il MOG dovrà essere reso operativo ed efficacemente attuato.

I professionisti della rete AL Hub Consulting, specializzati nei diversi settori interessati, sono in grado non solo di redigere e/o implementare i differenti modelli organizzativi per le diverse necessità aziendali, ma anche di assistere e difendere in giudizio le società coinvolte in procedimenti penali ex d.lgs 231 del 2001.

Avv. Angelo LangoneAvv. Fabrizio ParisiIng. Viviana Fedele

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