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Responsabilità dell’ente (art.10 ex d.lgs 231 del 2001) e sistema sanzionatorio.

RESPONSABILITA’ DELL’ENTE (ART.10 EX D.LGS 231 DEL 2001) E SISTEMA SANZIONATORIO

L’ente riconosciuto responsabile, a causa della commissione di un reato perpetrato da un soggetto apicale o da altro soggetto appartenente alla sua struttura aziendale, è condannato da un sistema sanzionatorio che prevede misure punitive amministrative come le sanzioni pecuniarie, le sanzioni interdittive, la confisca e la pubblicazione della sentenza di condanna.

Il sistema sanzionatorio, disciplinato dal decreto, mira non tanto alla punizione dell’ente, quanto invece all’applicazioni di sanzioni a carattere rieducativo, avendo come finalità il ravvedimento dell’ente stesso.

La responsabilità amministrativa, prevista dal D.lgs. 231del 2001, punta, come detto, alla rieducazione prevista dalla nostra Carta Costituzionale ex art 27 c.3., con ovvie e sostanziali differenze rispetto al concetto di risocializzazione per le persone fisiche.

La rieducazione dell’ente sì muove su presupposti diversi. Infatti, se l’ente responsabile di un reato vuole vedere mitigata la sanzione e quindi preservare il proprio patrimonio come anche l’attività sociale, dovrà assicurare per il futuro di prediligere misure idonee, al fine di impedire la commissione di nuovi reati, diventando, attraverso i soggetti aziendali, responsabile della loro prevenzione.

Il decreto, e precisamente l’art. 9, prevede quattro tipi di sanzioni applicabili in caso di responsabilità, che verranno singolarmente analizzati nei prossimi articoli, suddivisi in due macroaree.

Le sanzioni per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato sono: 

  1. Sanzione pecuniaria;
  2. Sanzioni interdittive;
  3. Confisca;
  4. Pubblicazione della sentenza.

Le sanzioni interdittive sono:

  1. L’interdizione dall’esercizio dell’attività;
  2. La sospensione o la revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  3. Il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  4. L’esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  5. Il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

L’adozione quindi, di un sartoriale modello organizzativo 231, predisposto in base alle singole attività ed esigenze aziendali,  può costituire per l’ente una vera e propria esimente dall’imputazione.

A tal proposito, l’articolo 6 del D.Lgs. 231/2001 stabilisce che la società può essere esonerata dalla responsabilità conseguente alla commissione dei reati indicati, se dimostra di avere redatto ed efficacemente applicato, prima della commissione del fatto, un modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quelli verificatisi.

I professionisti di  AL Hub Consulting, operativi su tutto il territorio nazionale, provvederanno alla redazione del Modello 231 aziendale, per renderlo conforme ai requisiti di legge.

L’attività sarà finalizzata ad elaborare le informazioni correlate ai processi aziendali, affinché si possa giungere al conseguimento e alla redazione del modello 231, in ottica di quanto prescritto dal D. Lgs. 231/01.

Avv. Angelo LangoneAvv. Fabrizio ParisiIng. Viviana Fedele

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ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) D. LGS 231 DEL 2001

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