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NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN TEMA DI SEPARAZIONE EX ARTICOLO 6, D.L. N. 132/2014 NORMATIVA E MODALITÀ OPERATIVE A SEGUITO DELLA MODIFICA OPERATA DALLA LEGGE N. 206/2021

NEGOZIAZIONE ASSISTITA IN TEMA DI SEPARAZIONE EX ARTICOLO 6, D.L. N. 132/2014
NORMATIVA E MODALITÀ OPERATIVE A SEGUITO DELLA MODIFICA OPERATA DALLA LEGGE N. 206/2021

L’istituto della negoziazione assistita in tema di separazione dei coniugi è stato introdotto dal decreto-legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modificazioni dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 per tentare di semplificare e velocizzare l’iter che conduce i coniugi a porre fine al proprio vincolo affettivo, creando quindi un canale alternativo di risoluzione della separazione o divorzio.

La normativa de qua inizialmente non consentiva l’accesso alla negoziazione assistita in caso di procedimenti volti a disciplinare le modalità di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori del matrimonio, creando quindi un forte squilibrio tra i genitori coniugati e quelli che non lo erano. Tale lacuna, è stata ovviata solamente con la modifica dell’art. 6 della citata legge, con l’estensione dell’istituto anche in caso di “affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, e di alimenti” a seguito dell’introduzione della Legge 26 novembre 2021, n. 206.

Per tali motivi, a partire dal 22/06/2022, la negoziazione assistita in tema di separazione è applicabile anche ai procedimenti volti a disciplinare:

  • le modalità di affidamento e mantenimento dei figli minori nati fuori dal matrimonio e la modifica delle condizioni eventualmente già determinate;
  •    le modalità di mantenimento dei figli maggiorenni non economicamente autosufficienti nati fuori dal matrimonio e la modifica delle condizioni eventualmente già determinate;
  • l’assegno di mantenimento richiesto ai genitori dal figlio maggiorenne economicamente non autosufficiente e la modifica dell’assegno eventualmente già determinato;
  • gli alimenti dovuti ai sensi dell’art. 433 c.c. e la modifica degli alimenti eventualmente già definiti.

La novità di maggior rilievo introdotta dalla L. 162/2014 consiste nel fatto che, tramite l’ausilio dello strumento della negoziazione assistita, i coniugi, con l’ausilio di un avvocato, non essendo consentito alle parti eseguire la procedura in autonomia, riescono ad ottenere in tempi brevi la separazione consensuale senza peraltro presenziare fisicamente in Tribunale.

Modalità operative

L’avvocato, mediante l’invio di raccomandata A.R. (sostituita ovviamente da pec ove possibile), comunica all’altro coniuge l’intenzione del suo cliente di procedere mediante la negoziazione.

Nel caso in cui il coniuge ricevente dovesse ignorare l’invito, occorrerà necessariamente procedere con una separazione giudiziale. Nel caso in cui, invece, il coniuge ricevente aderisse alla negoziazione, le parti sigleranno una apposita convenzione, necessariamente in forma scritta e debitamente sottoscritta dalle parti e dai rispettivi avvocati e dovrà indicare il termine entro il quale l’accordo sarà concluso (non inferiore a 30 giorni, né superiore a 3 mesi, prorogabili di ulteriori 30 giorni).

Redatta la convenzione, le parti passeranno alla stesura dell’accordo vero e proprio, che dovrà contenere l’indicazione delle condizioni (patrimoniali e non) della separazione.

L’accordo (debitamente sottoscritto dalle parti ed autenticato dai rispettivi difensori) dovrà dare atto del tentativo di conciliazione compiuto dagli avvocati, informare della possibilità di esperire la procedura di mediazione familiare e riportare la dichiarazione degli avvocati che il contenuto non viola diritti indisponibili, né è contrario a norme imperative o all’ordine pubblico.

In presenza di prole minorenne, è inoltre necessario che l’accordo contenga l’informazione alle parti in ordine all’importanza per i figli di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.

L’accordo de quo (unitamente al mandato conferito al legale), ai sensi dell’art. 6, co 2, L. n. 132/2014, è trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente e quest’ultimo, quando non ravvisa irregolarità, comunica agli avvocati il nullaosta per gli adempimenti di legge.

In presenza di figli minori, di figli maggiorenni incapaci o portatori di handicap grave ovvero economicamente non autosufficienti, l’accordo viene sempre trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il Tribunale competente entro dieci giorni al fine di verificare la corrispondenza del contenuto dell’accordo all’interesse della prole e nel caso in cui l’accordo sia ritenuto dal Procuratore della Repubblica corrispondente all’interesse della prole, quest’ultimo comunica il nullaosta agli avvocati.

Nel caso in cui, invece, l’accordo venga ritenuto dal Procuratore della Repubblica lacunoso o contrario all’interesse della prole, quest’ultimo trasmette l’accordo, entro 5 giorni, al Presidente del Tribunale, che fissa, entro i successivi trenta giorni, la comparizione delle parti. Il Presidente del Tribunale, convocati e sentiti i coniugi, che possono modificare il contenuto dell’accordo, decide se autorizzare la trascrizione dell’accordo dei coniugi presso l’anagrafe (atto che perfeziona e conclude la procedura) o rifiutare tale autorizzazione (impedendo il perfezionarsi della procedura) lasciando i coniugi non separati, i quali si vedranno quindi costretti ad intraprendere una nuova procedura di separazione se vogliono separarsi.

Ottenuto il nullaosta della Procura, entro dieci giorni, è onere di almeno uno degli avvocati trasmettere l’accordo all’ufficiale di stato civile del Comune nel quale il matrimonio era stato registrato così da consentire la successiva trascrizione dell’accordo stesso a margine dell’atto di matrimonio.

L’accordo, per espressa previsione normativa, produce gli effetti e tiene luogo di un provvedimento del giudice, con il corollario che, in ipotesi di inadempimento, esiste sempre la possibilità di portarlo ad esecuzione coattiva.

I professionisti di AL Hub Consulting si propongono, a tal fine, come sostegno in termini di consulenza legale, essendo in continuo e costante aggiornamento sui predetti temi, offrendo dunque alla clientela il giusto supporto specializzato in materia.

Avv. Valeria Capua

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