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Testamento biologico (DAT): cos’è e perché rivolgersi al notaio?

Testamento biologico DAT notaio

Sempre più ricorrente è la richiesta di informazioni al Notaio in ordine al testamento biologico, o come anche si suol dire, DAT (acronimo di disposizioni anticipate di trattamento), ossia quelle disposizioni con le quali le persone maggiorenni e capaci di intendere e di volere, in previsione di un’eventuale futura loro incapacità di autodeterminarsi e di esprimere consapevolmente il proprio consenso al momento del verificarsi di eventi, quali malattie gravi e invalidanti, che comportano l’aggravarsi delle loro condizioni di salute ed intaccano la loro capacità mentale, manifestano in via anticipata e quindi, ora per allora, le proprie volontà in ordine alla sottoposizione o meno del proprio corpo a trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici, terapie.

Trattasi di una materia particolarmente delicata ed inusuale per il Notaio, considerato che egli è chiamato a svolgere il proprio ministero prevalentemente nella composizione di rapporti giuridici patrimoniali.

La disciplina delle Dat, sia pure ancora per qualche aspetto lacunosa, è stata introdotta con la legge 22 dicembre 2017 n. 219, in vigore dal 31 gennaio 2018, comunemente nota anche come la legge sul testamento biologico.

Con tale legge si è giunti all’esito di un ampio dibattito, etico e giuridico, nel corso del quale sono entrati sovente in tensione i temi del diritto alla salute e della indisponibilità del bene vita.

La legge in esame è stata quindi un grande passo avanti per la legislazione italiana, in un momento in cui la cronaca riportava costantemente all’ordine del giorno la precedente mancanza di regolamentazione in materia: basti pensare ai casi di Piergiorgio Welby, Eluana Englaro e Luca Conscioni (deceduti per rifiuto di trattamento medico).

Con tale legge, tra l’altro, viene finalmente “sgombrato” il campo dal dubbio se la nutrizione e la idratazione artificiale possano essere rifiutate.

In base all’ art. 1, comma 5), esse, infatti, sono da considerarsi come “trattamenti sanitari”, in quanto costituiscono una modalità di somministrazione, su prescrizione medica, di nutrienti mediante dispositivi medici.

Ne discende quindi che, poiché in base all’ art. 32 della Costituzione l’imposizione di un determinato trattamento sanitario può essere giustificata solo se previsto da una legge che lo prescrive in funzione della tutela di un interesse generale e se comunque garantito il rispetto della dignità della persona, la nutrizione e la idratazione artificiale rientrano tra quei trattamenti che possono essere rifiutati, essendo da considerare a tutela della salute individuale.

Un altro dubbio da sgombrare è però anche quello per cui con la legge in esame sia stata legalizzata nel nostro ordinamento l’eutanasia.

Essa infatti continua, tutt’oggi, a rientrare tra quei trattamenti contrari alla legge che ai sensi dell’art. 1 comma 6 e art. 4 comma 5 non si possono richiedere, e peraltro punibile ai sensi dell’articolo 579 del codice penale.

Il rifiuto delle cure è quindi da considerarsi cosa diversa dall’eutanasia, in quanto esprime sostanzialmente la volontà del malato a che la sua malattia segua il proprio corso naturale.

Quello del consenso informato è un principio cardine in ogni materia attinente ai trattamenti sanitari, enunciato e richiamato più volte dalla legge in esame e che trova peraltro il proprio fondamento nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione Europea dei diritti dell’uomo e nella nostra Costituzione, ed in particolare, quanto a quest’ultima, nell’articolo 2, che tutela e promuove i diritti fondamentali della persona umana, nel quale è da farsi rientrare, in primis, quello al rispetto della sua dignità; nell’articolo 13, che proclama l’inviolabilità della libertà personale, nella quale è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo; e nell’articolo 32, che tutela la salute come fondamentale diritto dell’individuo, oltre che come interesse della collettività, e prevede la possibilità di trattamenti sanitari obbligatori, assoggettandola però ad una riserva di legge, qualificata dal necessario rispetto della persona umana.

La legge in esame enuncia fin da subito tale principio, all’articolo 1, ove appunto si prevede che salvi i casi espressamente previsti dalla legge, nessun trattamento sanitario può essere iniziato o proseguito se privo del consenso libero e informato della persona interessata.

FORMA

Per quanto riguarda la forma con cui si possono manifestare le DAT, la norma di riferimento è quella contenuta nell’art. 4 comma 6, in base al quale le DAT si possono esprimere in alternativa:

1. dal notaio, con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, in cui la persona interessata scrive autonomamente le proprie volontà e fa autenticare le firme dal notaio;

2. presso l’Ufficio di stato civile del Comune di residenza, in tal caso mediante scrittura privata semplice che, per espressa previsione normativa, dovrà essere consegnata personalmente dal disponente;

3. presso le strutture sanitarie competenti nelle regioni che abbiano regolamentato la raccolta delle DAT, attraverso in particolare modalità telematiche di gestione della cartella clinica;

4 per i cittadini italiani all’estero, presso gli Uffici consolari italiani, (nell’esercizio delle funzioni notarili).

In quanto atti considerati personalissimi non si ritiene ammissibile per essi il ricorso alla rappresentanza volontaria.

MODIFICA E REVOCA

Con le medesime forme suddette, le DAT sono poi per espressa previsione normativa modificabili e revocabili in ogni momento.

Nel caso in cui le particolari condizioni fisiche del soggetto interessato non consentano di ricorrere alle forme suddette, le DAT possono essere comunque espresse attraverso videoregistrazione o dispositivi che consentano alla persona con disabilità di comunicare.

Del pari, nei casi in cui ragioni di emergenza ed urgenza impedissero di procedere alla loro modifica o revoca con le forme suddette, esse possono comunque essere revocate con dichiarazione verbale raccolta o videoregistrata da un medico, con l’assistenza di due testimoni.

NOMINA DI UN FIDUCIARIO

La legge prevede inoltre la possibilità (e non l’obbligo) di nominare una terza persona, maggiorenne e capace di intendere e di volere, di fiducia del disponente che, al momento del verificarsi dell’evento infausto, si interfacci con i medici, cioè sostituisca il disponente divenuto incapace nei rapporti con i medici e la struttura sanitaria, e vigili sul rispetto delle proprie volontà espresse nella DAT, facendole eventualmente anche disattendere, di concerto con il medico, nel caso in cui:

• appaiano palesemente incongrue;

• non siano corrispondenti alla condizione clinica attuale del paziente;

• siano sopravvenute terapie non prevedibili alla data di redazione delle DAT, capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita;

Nell’eventualità poi che sorgesse un conflitto tra il fiduciario e il medico, la decisione verrebbe rimessa al giudice tutelare.

La nomina del fiduciario può essere inserita nella DAT stessa e la persona nominata può accettare contestualmente già sottoscrivendo la DAT, oppure con atto successivo.

La nomina del fiduciario può comunque essere sempre revocata dal disponente senza obbligo di motivazione e con le stesse modalità previste per la nomina.

Nel caso in cui le DAT non contengano l’indicazione del fiduciario o questi vi abbia rinunciato o sia deceduto o sia divenuto incapace, le DAT mantengono efficacia in merito alle volontà del disponente.

In ogni caso è opportuna la nomina di un secondo fiduciario che subentri nel caso in cui il primo nominato non possa o non voglia accettare l’incarico.

In caso di necessità il giudice tutelare provvederà alla nomina di un amministratore di sostegno.

RUOLO DEL NOTAIO

Le DAT costituiscono una materia particolarmente delicata ed inusuale per il Notaio in quanto materia di scelte sul “fine vita,” è auspicabile quindi che per la manifestazione delle DAT le persone interessate evitino il ricorso a forme “fai da te” e si facciano coadiuvare nella stesura delle stesse, oltre che da un proprio medico di fiducia, da un notaio, dal momento che quest’ultimo, sebbene privo delle competenze necessarie per potere “elargire” consigli e dare le opportune informazioni circa i trattamenti sanitari cui sottoporsi o meno, potrebbe tuttavia, per la sua peculiare funzione di indagare la volontà delle parti e di attribuire pubblica fede agli atti che riceve, garantire la valida stesura delle DAT, in modo da rispecchiare più  a fondo la volontà del disponente, avendo cura di assicurare, previo accurato accertamento dell’acquisizione delle adeguate informazioni mediche sulle conseguenze delle proprie scelte, che il contenuto delle stesse sia completo ed autosufficiente, con la precisazione di eventuali termini, condizioni e limiti del suo consenso o rifiuto in ordine a trattamenti sanitari, accertamenti diagnostici e terapie.

PUBBLICITÀ DELLE DAT

Tutte le DAT espresse e tutte le relative modifiche e revoche consegnate presso i notai, i Comuni, le strutture sanitarie competenti e i consolati italiani all’estero sono trasmesse e inserite nella Banca dati nazionale delle DAT istituita presso il Ministero della salute dalla legge di bilancio 2018 e attivata a partire dal 1 febbraio 2020, di tal che possano essere consultate all’occorrenza da parte del medico che ha in cura il paziente-disponente.

La banca dati registra anche copia della nomina dell’eventuale fiduciario e dell’accettazione o della rinuncia di questi ovvero della successiva revoca da parte del disponente.

COSTI

Con riguardo infine ai costi, per le DAT non sono previste imposte e tasse. Esse sono, infatti, per espressa previsione normativa, esenti dall’obbligo di registrazione, dall’imposta di bollo e da qualsiasi altro tributo, imposta, diritto e tassa, salvo però l’onorario del notaio, ove ci si rivolga a quest’ultimo per la stesura delle Dat, che sicuramente, trattandosi di materia non avente contenuto patrimoniale, sarà di importo esiguo.

CONSIDERAZIONI FINALI

La legge in esame, si ribadisce, è certamente un grande passo avanti per la legislazione italiana, il cui elemento fondante è il riconoscimento dell’autodeterminazione del paziente nell’ adesione ai trattamenti medici a lui proposti dal personale medico e sanitario, specialmente allorché si verificano situazioni che costringano a trattamenti permanenti con macchine o sistemi artificiali che impediscano una normale vita di relazione.

Tuttavia, ci si augura che i continui passi in avanti della ricerca scientifica, che hanno già cambiato i protocolli clinici di molte invalidanti malattie, portino nuove speranze e alimentino sempre maggiore fiducia nei benefici dei trattamenti sanitari proposti, perché capaci di offrire concrete possibilità di miglioramento delle condizioni di vita.

Notaio Dott.ssa Maria Teresa Frisina

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