ORGANISMO DI VIGILANZA (ODV) D. LGS 231 DEL 2001
Sebbene stiamo parlando di un Decreto Legislativo ormai più che maggiorenne, solo negli ultimi anni, gli enti sono diventati consapevoli dell’importanza di dotarsi di sistemi di controllo volti a ridurre sensibilmente il rischio di commissioni di reati nelle amministrazioni delle aziende. Naturalmente è cambiata altresì la visione della figura dell’Organismo di Vigilanza.
Il predetto D. lgs dispone, ai fini dell’esclusione della responsabilità dipendente da reato nei confronti della società, oltre all’adozione ed efficace applicazione di un modello di organizzazione, gestione e controllo (MOG), anche l’istituzione di un Organismo di Vigilanza
All’Organismo di Vigilanza, ex art.6 lett. b del D. lgs 231 del 2001 spetta il compito, non solo di sorvegliare sul corretto rispetto dei modelli di organizzazione e gestione adottati dalle aziende, ma anche di verificarlo periodicamente e curare il suo aggiornamento.
L’organismo di vigilanza, dotato di autonomi poteri, iniziativa e controllo, è quindi una figura di fondamentale importanza per le aziende che scelgono di adottare i modelli di gestione e controllo (MOG) . Il fine ultimo infatti di tali modelli è proprio quello di esonerare dalla responsabilità amministrativa.
Per evitare quindi la responsabilità dell’ente, l’organismo di vigilanza è imprescindibile. Anche se l’ente adotta un MOG, idoneo a prevenire i reati, in assenza di una apposita nomina dell’ODV, monocratico o collegiale, all’ente sarebbe in ogni caso applicabile quanto previsto dall’art. 5 del Decreto (Responsabilità dell’ente).
Come detto, l’ente può optare per una composizione monosoggettiva o plurisoggettiva dell’ODV e qualora si preferisca una composizione collegiale, i componenti nominati, possono essere esterni o interni alla società, purché dotati di autonomi poteri e indipendenza.
In giurisprudenza, in una nota Sentenza (Cass. Pen. Sez. V nr.4677 del 18.12.2013) relativa al caso Impregilo, gli Ermellini hanno affermato che, non era condivisibile che l’ODV fosse alle dirette dipendenze dell’ente, perché tale impostazione metterebbe fortemente in dubbio il principio di autonomia ex art 6 c.1 lett.b del D.Lgs 231, secondo cui il controllante (ODV) non può essere controllato dagli organi societari.
Inoltre, sempre in tema di composizione dell’ODV le SS.UU., con Sentenza nr.38343 del 24.04.2014 relativa al caso ThyssenKrupp, hanno assunto una posizione netta e ben precisa rispetto alla possibilità/convenienza di inserire nell’ODV un referente aziendale.
Nello specifico, i Giudici di legittimità, hanno negato la tesi di chi affermava che, la presenza nell’Organismo di Vigilanza di soggetti interni all’ente possono assicurare conoscenze funzionali al migliore funzionamento dell’Organismo di vigilanza perché, così opinando, si intaccherebbe il principio di assoluta autonomia dell’ODV sancito dal Decreto 231.
L’errata composizione dell’organismo di Vigilanza, in pratica, renderebbe automaticamente inefficace il Modello Organizzativo, a prescindere da valutazioni in merito al suo contenuto e al suo concreto funzionamento.
In Conclusione il modello di organizzazione e gestione, quindi, non deve sovrapporre la figura del controllore e del controllato.
I compiti dell’ODV non possono essere esercitati nei propri confronti, ma esigono che il soggetto vigilato sia distinto dal componente dell’ODV.
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Avv. Angelo Langone – Avv. Fabrizio Parisi – Ing. Viviana Fedele
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