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Il regime IVA degli e-commerce in Europa: le principali novità introdotte nel 2021.

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Il regime IVA degli e-commerce ha subito un importante rinnovamento nel 2021, quando sono state introdotte dall’Unione Europea nuove norme sull’imposta per la rivendita tramite mezzi elettronici, poi cristallizzate dal D.Lgs. n. 83/2021 in recepimento della Direttiva 2455/2017. L’obiettivo di queste novità introdotte dall’Unione è la semplificazione delle imposizioni sugli scambi elettronici tra Stati Membri attraverso una graduale armonizzazione dei processi fiscali sull’applicazione dei regimi IVA ed un graduale spostamento verso la centralizzazione della tassazione.

Le modifiche più significative introdotte dall’Unione hanno riguardato:

  • Le esenzioni IVA per spedizioni il cui importo ha valore trascurabile;
  • Le norme generali europee sull’IVA;
  • Gli obblighi specificatamente previsti in attinenza alle prestazioni di servizi erogati a distanza ed alle vendite di beni a distanza.

Una delle principali novità di questa novità normativa è l’ampliamento dello sportello unico che in precedenza era indicato come MOSS (Mini One Stop Shop) e che, in seguito al suo ampliamento di funzioni, è diventato OSS (One Stop Shop). L’introduzione del regime di importazione, volto ad accostarsi al regime UE ed al regime non UE, ha consentito allo sportello unico di coprire una più ampia gamma di situazioni giuridiche e dunque di estendere la necessità di ricorrervi. Un’importante conseguenza di questa normativa è che l’assolvimento dell’IVA sarà in base all’aliquota degli altri stati membri senza che sia necessario effettuare il passaggio di aprire una posizione fiscale a regime in ogni Stato Membro di destinazione.

In particolare, per quanto riguarda la vendita in altri Paesi europei, ci si è mossi verso la risoluzione del problema della differenza delle soglie minime per cui si richiedeva la registrazione. Per esercitare la propria attività di commercio elettronico in altri paesi dell’Unione, in sostanza, sarà necessario registrarsi al regime OSS per le vendite B2C che superino i 10.000 euro annui. Sotto questa soglia si applicherà l’IVA italiana, sopra questa soglia (considerata sul totale delle vendite effettuate in altri Paesi dell’Unione e non esclusivamente e complessivamente nel singolo Paese) l’IVA prevista dal Paese di residenza dell’utente che ha effettuato l’acquisto dal momento del superamento della soglia.

L’adesione al regime OSS prevede la redazione di una dichiarazione Iva trimestrale e la presentazione di un unico F24 trimestrale per l’assolvimento dell’IVA derivante dalla vendita di beni o servizi in altri Stati Membri.

In riferimento ai servizi di telecomunicazione, radio diffusione ed elettronici definiti brevemente TBE, potranno essere considerate applicabili le norme di fatturazione dello Stato Membro in cui si ha sede fiscale.

Se per quanto riguarda le soglie è stato raggiunto l’obiettivo di un’armonizzazione finalizzata alla semplificazione, per quanto riguarda le aliquote, invece, possiamo notare ancora importanti differenze tra i Paesi dell’U.E. Ecco alcuni esempi:

Paese Imposta IVA
Italia 22%
Spagna 21%
Francia 20%
Germania 19%

Una delle principali complicazioni derivanti dalla differenza di aliquota in ogni Paese consiste nel fatto che dell’art. 13 del Codice del Consumo stabilisce che il prezzo debba essere indicato dal seller comprensivo di IVA e di ogni altra imposta, per una questione di trasparenza. Questo è sicuramente un ostacolo all’interno del mercato unico in quanto l’uniformità, dal punto di vista tributario in senso stretto, è ancora un miraggio nonostante l’introduzione di queste significative novità.

In relazione al regime di fatturazione degli e-commerce in Italia, possiamo distinguere il caso dell’e-commerce diretto, il caso dell’e-commerce indiretto ed il caso del marketplace.

Analizzando questi regimi, possiamo notare che:

1. Per quanto riguarda l’e-commerce indiretto, l’ordine avviene a mezzo elettronico ma il contratto di vendita viene perfezionato al momento della consegna del bene, che avviene fisicamente. In questo caso è possibile che il ricavo sia indicato nel registro dei corrispettivi. La compilazione è obbligatoria per tutti i coloro che svolgano attività di vendita al minuto e attività assimilate ex art. 22 DPR 663/1972, aggiornato nel 2012. La normativa sottolinea che la fatturazione non sia obbligatoria a meno che non venga richiesta dal cliente o nel caso in cui la vendita sia effettuata in modalità B2B e quindi coinvolga due soggetti titolari di P. IVA.

Il registro dei corrispettivi deve essere compilato a cadenza quotidiana. Devono essere riportati il totale giornaliero comprensivo di IVA, Il totale per importo comprensivo di imposta, il numero o la serie di numeri di riferimento per le fatture emesse, le operazioni esenti IVA e le operazioni non imponibili, il totale delle operazioni che non sono soggette al regime di imposta IVA.

2. Per quanto riguarda l’e-commerce diretto, il contratto si perfeziona online. Anche la consegna, infatti, avviene online, trattandosi di servizi e forniture fruibili a mezzo elettronico, come ad esempio le forniture di servizi per il web quali ad esempio la vendita di grafiche digitali per i siti internet. Anche questo caso sarà necessario emettere fattura solo nel caso in cui sia richiesta dal cliente oppure avvenga tra operatori con P.IVA in modalità B2B.

3. Anche i negozi operanti sui marketplace sono soggetti alle medesime norme, perché non si riscontrano trattamenti fiscali differenziali rispetto agli e-commerce.

Avvocato Antonio Polimeni

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