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D. Lgs. 231/2001, nuovi reati presupposti in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

D. Lgs. 231/2001, nuovi reati presupposti in materia di responsabilità amministrativa degli enti.

Il D. Lgs. Nr. 184/2021, che recepisce le indicazioni date dal legislatore comunitario con la Direttiva (UE) 2019/713, amplia e modifica parzialmente il decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, introducendo anche i delitti contro la fede pubblica, contro il patrimonio o contro comunque la sua offesa, quando hanno ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti.

La ratio della norma è chiara, consiste nel contrastare e punire le potenziali azioni della criminalità organizzata derivanti dall’alterazione di strumenti di pagamento e flussi monetari digitali (POS, internet banking, carte di credito, carte ricaricabili, bancomat). Garantisce altresì una maggiore tutela ai consumatori circa il regolare sviluppo del mercato digitale. Nel dettaglio, il Decreto in esame ha modificato il testo dei delitti di indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art 493-ter c.p.e di frode informatica (art. 640-ter c.p.).

L’art. 25-octies.1, del citato decreto Nr. 231 è così rubricato:“ Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti”, allargando quindi la responsabilità amministrativa degli enti, prevedendone i seguenti reati:

  • Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti, di cui all’Art. 493-ter., punita con la sanzione pecuniaria tra 300 e 800 quote, nonché con le sanzioni interdittive di cui all’art. 9 comma 2;
  • Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti “ex Art. 493-quater” c.p., punita con  la sanzione pecuniaria sino a 500 quote, nonché le misure interdittive di cui all’art. 9 comma 2;
  • la “Frode informatica” di cui all’Art. 640-ter, già prevista nel decreto 231 nell’ambito dei delitti contro la pubblica amministrazione di cui all’art. 24, e prevista nell’ambito del nuovo articolo 25, nell’ipotesi aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale, ed è punita con la sanzione pecuniaria sino a 500 quote (la sanzione pecuniaria viene applicata per quote, da 100 a 1000, ogni quota va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549).

 

Le relative sanzioni interdittive applicabili sono quelle previste nell’art. 9, c. 2 D.Lgs. 231/2001, ovvero:

  • interdizione dall’esercizio dell’attività;
  • sospensione o revoca di autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell’illecito;
  • divieto di contrattare con la Pubblica amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
  • esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l’eventuale revoca di quelli già concessi;
  • divieto di pubblicizzare beni o servizi.

 

L’estensione dei reati che danno luogo alla responsabilità amministrativa delle società, di cui al Decreto legislativo 231/01, obbliga le stesse ad un continuo aggiornamento e ad una costante verifica del proprio modello. Le società, pur avvalendosi di un modello, non saranno quindi esenti da responsabilità previste dal D. Lgs. 231/2001, se non operano un continuo aggiornamento e un’attenta valutazione dei rischi connessi alla gestione e all’utilizzo di nuovi strumenti di prevenzione idonei ad impedire la commissione degli illeciti in materia di mezzi di pagamento diversi dai contati.

Un modello obsoleto, adottato dalle società che non seguono il costante e continuo aggiornamento legislativo in materia, non è assolutamente utile per evitare la commissione dei reati e le relative sanzioni previste. Responsabilità e sanzioni, che potrebbero addirittura causare il default delle società prive di modello organizzativo, inducono inevitabilmente la tutela da parte delle singole società, all’adozione dello stesso modello, che risulta oggi sempre più importante e fondamentale da adottare.

Il modello organizzativo aggiornato e cucito addosso alle singole esigenze societarie, esonera da ogni responsabilità la società che, attraverso l’agire dei soggetti apicali, concretamente rischia la commissione di illeciti utilizzando strumenti di pagamento diversi dai contanti. Tale fenomeno è sempre più tangibile e realizzabile.

A tale scopo, i professionisti della rete AL Hub Consulting, specializzati nei diversi settori interessati, sono in grado non solo di redigere e/o implementare i differenti modelli organizzativi per le diverse necessità aziendali, ma anche di assistere e difendere in giudizio le società coinvolte in procedimenti penali ex d.lgs 231 del 2001.

Avv. Angelo Langone, Avv. Fabrizio Parisi, Ing. Viviana Fedele

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Ing-Viviana-Fedele

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