it+39.0966.45666
·
info@alhubconsulting.it
·
Lun - Ven 09:00-17:00
Vuoi una consulenza?

ATTO NOTARILE E INTERVENTO DELLO STRANIERO

ATTO NOTARILE E INTERVENTO DELLO STRANIERO

Sono sempre più frequenti le richieste di atti (sia immobiliare che societario) con l’intervento dello straniero. Stranieri che si innamorano di questa terra e desiderano acquistare un immobile per trascorrere le vacanze; stranieri che desiderano investire nella nostra terra. I punti da vagliare, nel caso di intervento in atto dello straniero sono la lingua e la legittimazione.

LINGUA

Con riferimento al primo punto, risulta necessario prima di ogni cosa verificare se il soggetto capisca o meno la lingua italiana. Nel caso in cui lo straniero non conosca la lingua italiana, l’atto può essere rogato in lingua straniera, purché la lingua sia conosciuta dal Notaio e dai testimoni. Qualora il Notaio, invece, non conosca la lingua straniera, l’atto potrà essere ricevuto con l’intervento dell’interprete, scelto dalle parti. In quest’ultimo caso, se lo straniero non sa o non può sottoscrivere, i testimoni presenti all’atto dovranno conoscere la lingua straniera; in caso contrario, basterà che uno solo dei testimoni, oltre l’interprete, conosca la lingua straniera. L’atto verrà, quindi, redatto in lingua italiana e di fronte o in calce al medesimo, dovrà porsi la traduzione in lingua straniera da farsi dall’interprete.

LEGITTIMAZIONE

Per comprendere i requisiti necessari al fine dell’intervento in atto dello straniero, bisogna ulteriormente distinguere tra cittadino comunitario e cittadino extracomunitario. Il D. Lgs. 25 luglio 1998 n. 286, infatti, prevede un trattamento differenziato tra cittadini dell’Unione Europea e cittadini extracomunitari.

Il cittadino comunitario ha gli stessi diritti del cittadino italiano e, quindi, non viene considerato “straniero” ai nostri fini. In tale caso, dunque, l’unico punto da vagliare, resta la comprensione della lingua. Nel caso, invece, di cittadino extracomunitario, bisognerà verificare se lo stesso è regolarmente soggiornante in Italia o no.

Lo straniero regolarmente soggiornante in Italia, infatti, gode dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano. L’individuazione della definizione di straniero regolarmente soggiornante in Italia assume rilevanza fondamentale ai fini del riconoscimento, in favore degli extracomunitari, dei diritti in materia civile attribuiti al cittadino italiano, secondo quanto previsto dal D.L.vo sopra citato. La legge definisce esplicitamente i presupposti necessari agli stranieri per poter soggiornare sul territorio nazionale. Pertanto, in virtù dell’esistenza di tali presupposti – tra i quali emerge il possesso di un permesso di soggiorno – la posizione di soggiorno dello straniero può caratterizzarsi come regolare. Sorge tuttavia il problema connesso allo iato temporale intercorrente tra la scadenza del permesso di soggiorno e il provvedimento dell’Autorità che si concreta nel suo rinnovo. In tale periodo lo straniero risulta privo del titolo che lo abilita alla permanenza in Italia, ma è fuor di dubbio che il medesimo non debba vedersi sospesi i diritti in materia civile, se non a seguito di un provvedimento di diniego del rinnovo stesso. In sostanza, la qualità di straniero regolarmente soggiornante non viene meno alla scadenza del permesso di soggiorno, qualora sia stata inoltrata formale istanza di rinnovo.

Nel caso di cittadino extracomunitario residente all’estero, per capire se questi è o meno legittimato a godere di determinati diritti, risulterà necessario valutare la condizione di reciprocità prevista dall’art. 16 delle disposizioni preliminari al codice civile, in base alla quale al cittadino straniero spettano i diritti civili in Italia solo se altrettanto avviene per il cittadino italiano all’estero. Capita, delle volte, che non vi sia condizione di reciprocità ma che vi siano accordi internazionali fra Stati che diano la possibilità ai cittadini stranieri di godere dei diritti civili in Italia.

INTERVENTO IN FORZA DI PROCURA

Lo straniero impossibilitato a recarsi in Italia, potrebbe intervenire in atto in forza di procura. La procura può essere rilasciata: – dal consolato italiano all’estero. La procura in oggetto non differisce dalla procura per atto di notaio italiano; il capo dell’ufficio consolare, infatti, esercita nei confronti dei cittadini le funzioni di notaio, attenendosi alla legislazione nazionale; – da un pubblico ufficiale straniero. In questo caso, il notaio dovrà valutare la validità della procura ai fini dell’intervento in atto. Innanzitutto, se la procura è scritta in lingua straniera, deve avere una traduzione in italiano, che può essere fatta da un interprete all’estero e certificata da un consolato italiano oppure potrebbe essere fatta da un notaio italiano che conosca la lingua straniera. Affinché la procura sia valida occorre che sia sostanzialmente tale secondo la nozione intesa dal nostro ordinamento. Trattasi di equivalenza funzionale fra l’atto proveniente dall’estero e l’atto italiano. Come stabilito dalla Cassazione per la validità della procura rilasciata all’estero, vanno rispettati i requisiti essenziali richiesti dalla legge italiana, per cui il notaio straniero deve attestare la certezza dell’identità del sottoscrittore, nonché accertare che la firma dello stesso, sia apposta in sua presenza. La procura dovrà inoltre essere legalizzata oppure dovrà avere l’Apostille. La legalizzazione consiste nella attestazione ufficiale – resa dalla competente autorità consolare o diplomatica italiana all’estero – della qualifica legale del pubblico ufficiale che ha firmato l’atto e l’autenticità della sua firma. La legalizzazione non comporta nessun controllo né accettazione del contenuto del documento. La mancanza della stessa comporta che l’atto non può produrre effetti in Italia e non può essere utilizzata dal notaio. La legalizzazione non è necessaria quando il Paese da cui proviene l’atto straniero ha aderito alla Convenzione dell’Aja sulla Apostille. Quest’ultima è una forma semplificata di legalizzazione e la sostituisce tra i paesi che hanno aderito alla convenzione suddetta. Ogni paese aderente indica quali sono le autorità competenti a rilasciare l’Apostille. Per i paesi invece che hanno aderito alla Convenzione di Bruxelles, non sarà necessaria la legalizzazione né l’Apostille, ma solo la traduzione in italiano. La norma principale dalla quale emerge la necessità del controllo preventivo del notaio è contenuta nell’articolo 106 L.N., che prevede l’obbligo di deposito presso un notaio o un archivio notarile degli atti provenienti dall’estero prima di farne uso nel territorio dello stato. In tema di procure, l’allegazione all’atto del notaio rogante costituisce equipollente del deposito richiesto dalla norma in esame.

ACQUISTO DELLO STRANIERO E AGEVOLAZIONI PRIMA CASA

Lo straniero che acquista un bene immobile in Italia è ammesso a godere delle agevolazioni prima casa se ne possiede i requisiti, che non differiscono dai requisiti richiesti per i cittadini italiani, purché vi sia la reciprocità che verrà vagliata dal notaio caso per caso.

E’quindi necessario:

– che trasferisca la residenza nel Comune in cui si trova l’immobile entro 18 mesi dall’acquisto;

– che non sia titolare dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altro immobile situato nello stesso Comune dell’immobile acquistato, idoneo a essere adibito ad abitazione;

– che non sia titolare, neppure per quote, dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa, su tutto il territorio nazionale, acquistata con le agevolazioni I casa.

Notaio Dott.ssa Natascia Fida

Per info contattare: tel. +39-0966-45666 – WhatsApp al numero 334-2721437 – E-mail: info@alhubconsulting.it

Related Posts

Leave a Reply