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Violazione degli obblighi informativi da parte degli intermediari finanziari: quali tutele per il risparmiatore?

Violazione obblighi informativi tutele risparmiatore

Basta sfogliare un qualsiasi quotidiano o scorrere le pagine di un sito d’informazione per imbattersi in storie di risparmiatori che hanno visto improvvisamente azzerati tutti i loro investimenti in obbligazioni o azioni oppure che si sono visti rifiutare il rimborso di buoni del risparmio postale perché prescritti.

A prima vista, le situazioni citate potrebbero essere considerate senza rimedio, in quanto imputabili a cattiva sorte o a sbadataggine.

In realtà, non sempre le cose stanno così.

Ormai da più di un ventennio, infatti, gli intermediari finanziari (banche, uffici postali, ecc.) sono soggetti a stringenti obblighi di carattere informativo nei confronti degli investitori che usufruiscono dei loro servizi.

E proprio per tale motivo, la Corte di Cassazione ha ripetutamente affermato che “anche nel caso in cui il cliente si limiti ad impartire all’intermediario degli ordini di acquisto, senza affidargli un incarico di consulenza in relazione alla scelta dei prodotti finanziari da acquistare, l’intermediario è comunque tenuto, ai sensi del D.Lgs. n. 58 del 1998, artt. 1 e 21 e degli artt. 28 e 29 del Regolamento n. 11522 del 1998, a fornirgli adeguate informazioni sia in ordine alle operazioni in sé, sia in ordine alla loro adeguatezza rispetto al suo profilo di rischio, non assumendo alcun rilievo, a tal fine, la circostanza che in sede di stipulazione del contratto quadro il cliente abbia dichiarato di possedere un’ampia esperienza in riferimento ai prodotti finanziari da acquistare ed un’elevata propensione al rischio (Cass. Civ., Sez. I. 16/04/2021, n. 10112; 15/06/2017, n. 14884; 23/09/2016, n. 18702).

Di conseguenza, laddove il cliente subisca una perdita patrimoniale a causa dell’inadempimento dell’intermediario ai propri obblighi informativi, quest’ultimo sarà tenuto al risarcimento del danno in misura pari al pregiudizio subito dal risparmiatore (Cfr. Cass. Civ. Sez. I, 8.6.2018, n. 15936).

In proposito, va anche sottolineato che nelle azioni di responsabilità per danni subiti dall’investitore, in cui deve accertarsi se l’intermediario abbia diligentemente adempiuto alle obbligazioni scaturenti dal contratto di negoziazione e dalla legge, incombe sull’investitore l’onere di allegare l’inadempimento delle citate obbligazioni da parte dell’intermediario, e fornire la prova del danno e del nesso di causalità tra questo e l’inadempimento, anche sulla base di presunzioni, mentre compete all’intermediario provare l’avvenuto adempimento delle specifiche obbligazioni poste a suo carico e, sotto il profilo soggettivo, di avere agito “con la specifica diligenza richiesta” (Cfr. Cass. Cass. Civ. Sez. I. 17/08.2016 n. 17138).

In applicazione di tali principi, dunque, in sede giudiziaria è stato riconosciuto il diritto all’integrale risarcimento del danno ai risparmiatori che avevano perso il capitale investito in obbligazioni emesse dallo Stato Argentino o dalla Lehman Brothers quando l’intermediario non è stato in grado di provare di averli avvertiti dell’elevato grado di rischio delle operazioni o agli acquirenti di buoni postali privi di scadenza che si erano visti rifiutare il rimborso dei titoli a causa della loro prescrizione quando Poste Italiane non è stata in grado di provare di averli adeguatamente informati circa i termini entro cui richiedere il pagamento.

In conclusione, se un investimento finanziario va male, non sempre è colpa della sfortuna: meglio rivolgersi ad un esperto che sappia verificare se dietro c’è anche la responsabilità dell’intermediario.

Avv. Pasquale Simari – Avv. Ettore Tigani

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