it+39.0966.45666
·
info@alhubconsulting.it
·
Lun - Ven 09:00-17:00
Vuoi una consulenza?

UNO, DUE O QUATTRO COGNOMI?

UNO, DUE O QUATTRO COGNOMI?

I figli nati dopo il 2 giugno 2022 assumeranno il cognome di entrambi i genitori.

La Corte Costituzionale, con decisione n. 131 datata 27 aprile 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, 1^ serie speciale, n. 22 del 1° giugno 2022, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 262, primo comma, del codice civile “nella parte in cui prevede, con riguardo all’ipotesi del riconoscimento effettuato contemporaneamente da entrambi i genitori, che il figlio assume il cognome del padre, anziché prevedere che il figlio assume i cognomi dei genitori, nell’ordine dai medesimi concordato, fatto salvo l’accordo, al momento del riconoscimento, per attribuire il cognome di uno di loro soltanto.”

L’illegittimità costituzionale è stata estesa anche alle norme sull’attribuzione del cognome al figlio nato nel matrimonio e al figlio adottato.

Nella motivazione della pronuncia, il Giudice delle leggi ha spiegato che il cognome “collega l’individuo alla formazione sociale che lo accoglie tramite lo status filiationis”, “si radica nella sua identità familiare”, e perciò deve “rispecchiare e rispettare l’eguaglianza e la pari dignità dei genitori.”

La Consulta ha previsto che lordine dei cognomi sia concordato dagli stessi genitori (con la possibilità di mettere prima quello della madre). L’accordo è imprescindibile per poter attribuire al figlio il cognome di uno soltanto dei genitori. In mancanza di tale accordo, devono attribuirsi i cognomi di entrambi i genitori, nell’ordine dagli stessi deciso. Qualora, inoltre, non vi sia accordo sull’ordine di attribuzione dei cognomi, la Corte Costituzionale – nella stessa sentenza – ha precisato che si rende necessario l’intervento del giudice.

Questa sentenza merita di essere approfondita in considerazione della rilevanza destinata ad assumere in ambito socioculturale oltre che sul piano giuridico.

La sentenza in esame nasce dalla necessità di assicurare la pari dignità dei genitori e la piena identità personale dell’individuo, ma inevitabilmente pone l’esigenza di essere armonizzata con l’interesse pubblico alla certezza delle relazioni giuridiche.

Sul notaio grava l’obbligo di identificazione delle parti che intervengono negli atti notarili e, conseguentemente, di inserire correttamente quegli stessi atti nei pubblici registri (immobiliari, societari, etc.). In concreto il notaio dovrà accertarsi che la persona fisica che è presente corrisponda ai dati identificativi della stessa, che risultano dai documenti esibiti o che il notaio ha acquisiti aliunde. Solo all’esito di tale procedura, ritenuta sussistente la suddetta corrispondenza, il notaio documenterà in atto che il soggetto è stato identificato. Dal dovere di identificazione delle parti possono derivare una serie di responsabilità a carico del notaio (penale, disciplinare, civile).

Il notaio potrebbe trovarsi davanti un soggetto identificato con un diverso cognome in precedenti atti notarili o da risultanze pubblicitarie (problema non dissimile da quello del soggetto che abbia cambiato sesso).

In questa ipotesi il notaio procederà ad un’attività di indagine supplementare per ricostruire l’esatta identità della persona, indagine che può essere anche laboriosa e lunga.

E’ auspicabile un intervento tempestivo del legislatore che regoli la materia.

Una buona soluzione in materia è quella adottata dalla Convenzione dell’Aja dell’8 settembre 1982, concernente il rilascio di un certificato relativo alla diversità dei cognomi, ratificata con Legge 11 febbraio 1989 n. 71: si tratta di un documento rilasciato dalle Autorità preposte e volto a facilitare la dimostrazione della propria identità da parte di quelle persone le quali, a seguito di differenze esistenti nelle legislazioni di alcuni Stati, in particolare in materia di matrimonio, di filiazione o di adozione, non sono designate con lo stesso cognome.

Ma cosa accadrà, in Italia, in caso di nascita di più figli dagli stessi genitori?

Poniamo il caso che Tizio Bianchi e Tizia Rossi diano al figlio Tizietto i cognomi Bianchi Rossi. Se dopo Tizietto, Tizio e Tizia impongono alla secondogenita Tizietta il cognome Rossi Bianchi, al terzogenito il solo cognome Rossi e al quartogenito il solo cognome Bianchi, sarà difficile ricostruire il rapporto di parentela, in particolar modo nella seconda o terza generazione.

Sarebbe auspicabile prevedere che tutti i figli degli stessi genitori portino lo stesso cognome attribuito al primo, perché questo ridurrebbe le complicazioni nella ricostruzione del rapporto di parentela, ricostruzione che assume notevole importanza, per esempio, ai fini di determinare la corretta devoluzione ereditaria.

Ancora, quid iuris per i discendenti di chi porti il doppio cognome?

Immaginiamo adesso che Tizietto Bianchi Rossi, coniugato con Caia Verdi dei Cai, decida, d’accordo con il coniuge, di attribuire tutti i cognomi al figlio Primo che verrà anagrafato come Primo Bianchi Rossi Verdi dei Cai o Primo Verdi dei Cai Bianchi Rossi. Che cognome avrà il figlio di Primo coniugato con Mevia Rotondo Galli Gentile Sannio?

Anche in questo caso è auspicabile che il legislatore preveda che ai discendenti di chi porti il doppio cognome possa essere attribuito uno solo dei cognomi di quel genitore, a scelta del genitore stesso, o che limiti il numero dei cognomi ad un numero massimo predeterminato (ad es. in Portogallo il numero massimo consentito di cognomi è quattro).

E’ necessario che il legislatore intervenga a impedire che l’attribuzione del cognome di entrambi i genitori comporti, nel succedersi delle generazioni, un meccanismo moltiplicatore dei cognomi.

Con riferimento ai settori in cui si esplica l’attività notarile, pur apprezzando la ratio sottesa all’abrogazione dell’art.262, primo comma, del codice civile, non si può non rilevare come la disciplina delle regole di attribuzione del cognome, se non opportunamente accompagnata dalle necessarie modifiche all’ordinamento dello stato civile ed al regolamento anagrafico, rischia di rendere più difficoltosa la ricostruzione delle relazioni parentali che assume particolare importanza ad, esempio, nella disciplina degli impedimenti al matrimonio ed alle unioni civili, ovvero nella disciplina ereditaria, specie con riferimento alla devoluzione a favore di “altri parenti”, estranei alla stretta cerchia della famiglia “nucleare”.

La materia ereditaria, peraltro, richiede un’attenzione (analoga a quella riguardante i registri anagrafici) in relazione alle ipotesi di cambiamento del cognome anche sotto il profilo della gestione del Registro Generale dei Testamenti, di cui alla legge 25 maggio 1981, n.307, di recepimento della convenzione internazionale relativa all’istituzione di un sistema di registrazione dei testamenti, gestito dall’Ufficio centrale degli Archivi Notarili presso il Ministero della Giustizia.

Segnalo, infine, che la Carta di identità elettronica, per motivi di compilazione telematica, dispone di un numero limitato di spazi entro cui apporre i dati anagrafici. Questo comporta che già adesso troviamo cognomi doppi trascritti con la sola iniziale. Di conseguenza potremmo avere la Carta di Identità di Romolo Romani Notaro come Romolo Romani N. e la carta di identità di Romolo Romani Nuovo sempre come Romolo Romani N.

Dobbiamo solo augurarci che non siano nati nello stesso luogo e nello stesso giorno!

Notaio Dott.ssa Marcella Reni

Per info contattare: tel. +39-0966-45666 – WhatsApp al numero 334-2721437 –

E-mail: info@alhubconsulting.it

Related Posts

Leave a Reply