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NOTAIO, MA COSA VUOL DIRE “SEMPLIFICATA”?

NOTAIO, MA COSA VUOL DIRE “SEMPLIFICATA”?

La stipula di un atto costitutivo di società a responsabilità limitata semplificata, la maggior parte delle volte, è accompagnata da questa domanda posta dai soci non appena è terminata la lettura dell’atto.

La risposta, la maggior parte delle volte, richiede molto più tempo di quanto ne serva per leggere l’atto.

Si proverà in quest’occasione a sintetizzarla.

Per società a responsabilità limitata semplificata si intende una società a responsabilità limitata che nella sua disciplina, e di conseguenza nelle modalità di costituzione, gode di particolari semplificazioni.

La costituzione di una società a responsabilità limitata avviene tramite la sottoscrizione di un atto costitutivo e di uno statuto. Nello specifico: l’atto costitutivo è l’atto con il quale si costituisce una società e tramite il quale i soci decidono l’ammontare del capitale da investire, decidono in quale modo lo stesso è suddiviso tra di loro, individuano i soggetti che ricopriranno l’incarico di amministratori della società; lo Statuto, invece, contiene al suo interno tutta la disciplina che regola il funzionamento della società e, in particolare, disciplina le modalità di svolgimento delle assemblee, individua i poteri degli amministratori, indica le modalità per modificare la compagine sociale, disciplina le modalità di distribuzione degli utili.

Ogni Statuto, quindi, è cucito ad arte dal Notaio, in collaborazione con il commercialista, in base alle esigenze dei soci e rende ogni società unica nel suo genere.

Questo non avviene invece nella società a responsabilità limitata semplificata.

In tal caso la costituzione avviene tramite la sottoscrizione del solo atto costitutivo (non anche dello statuto) il cui contenuto è esattamente ed inderogabilmente previsto dalla legge all’art. 2463 bis del codice civile. Con la costituzione di una srl semplificata, quindi, non è possibile adattare l’atto costitutivo alle richieste dei soci.

Per tale motivo l’articolo del codice civile citato prevede, inoltre, che non siano previsti compensi per l’attività professionale del Notaio.

Attività che, però, non diventa marginale e superflua: l’attività del Notaio si concretizza, invero, nella verifica dell’identità dei soci, nella verifica dell’effettivo versamento del capitale sociale, nella consulenza sulla legittimità dell’oggetto sociale e della denominazione, nello svolgimento di tutti gli adempimenti successivi alla stipula, come l’iscrizione presso il Registro Imprese.

Ma dal punto di vista pratico dell’attività di impresa, in cosa si differenziano le due sottocategorie sociali? Brevemente: in tutto ciò che richiede un’espressa previsione nello Statuto (atteso che nella semplificata non è prevista l’esistenza di uno statuto) ed in tutto ciò che potrebbe dover modificare il modello standard previsto dall’art. 2643bis c.c.

Di seguito si riportano alcuni esempi che non hanno la pretesa di esaustività, ma che possono rendere l’idea degli aspetti che generalmente sono disciplinati in uno statuto di s.r.l. “ordinaria”, ma che non sono assolutamente previsti (né prevedibili) in una s.r.l. semplificata (perché, come detto, in tale ipotesi non esiste uno statuto).

Le società a responsabilità limitata possono essere amministrate da un solo soggetto (Amministratore Unico) oppure da più soggetti che possono costituire o meno un Consiglio di Amministrazione. È, quindi, possibile prevedere un sistema di amministrazione con più soggetti senza la previsione di un organo collegiale e con la possibilità, per i singoli soggetti amministratori, di amministrare la società congiuntamente e/o disgiuntamente, anche solo in relazione a determinate materie decise dai soci.

Lo statuto delle società a responsabilità limitata, inoltre, può prevedere che siano nominati amministratori anche soggetti non soci della società.

Per le società a responsabilità limitata semplificata, invece, il modello standard consente solo di scegliere tra un Amministratore Unico o un Consiglio di Amministrazione. Nient’altro è indicato. È discussa persino la possibilità di nominare amministratore un soggetto non socio.

Ancora, nello statuto (previsto per le srl ma non per le srls) è possibile prevedere un limite di durata della società. Ciò significa che tutte le s.r.l. semplificate avranno sempre durata indeterminata.

Da ciò deriva che, come in tutte le società con durata illimitata, ogni socio ha diritto di recedere dalla società senza necessità di una giusta causa. Può, quindi, accadere che uno dei soci, senza nessun apparente motivo, decida di uscire dalla società con conseguente legittimo rimborso del valore della propria quota, magari in un momento delicato dell’attività sociale perché, ad esempio, sono stati appena sottoscritti degli investimenti: l’alto rischio di impoverimento della società è evidente.

Al contrario, se la società ha una durata limitata nel tempo i soci possono recedere dalla società solo per giusti ed evidenti motivi, esattamente indicati nel codice civile ed altresì convenzionalmente previsti nello statuto.

Ancora, nello statuto è possibile qualificare in differenti modi i versamenti effettuati da parte dei soci nelle casse sociali e finalizzati a fornire liquidità alla società: in conto aumento di capitale, in conto copertura perdite, ed altri. La particolarità è che generalmente gli statuti dispongono che i versamenti dei soci effettuati senza alcuna specificazione devono essere intesi quali ‘finanziamenti soci’: in tal modo i soci potranno veder rimborsato il loro finanziamento nella sua interezza.

Al contrario nelle s.r.l. semplificate, prive di statuto, tutti gli apporti dei soci costituiranno finanziamenti a fondo perduto; la restituzione del finanziamento ai soci non sarà, quindi, più qualificata come rimborso di un prestito, ma come distribuzione di utili e, pertanto, sarà soggetta alla relativa tassazione (ad oggi il 26% dell’importo).

Infine, negli atti costitutivi di s.r.l. semplificate non è possibile inserire tutte quelle clausole di gradimento e prelazione che consentono ai soci di esercitare un controllo sulle cessioni di quote e sulla modifica della compagine sociale. Consegue che senza queste clausole i soci hanno la facoltà di cedere liberamente le proprie partecipazioni sociali a soggetti esterni alla compagine sociale e alla loro completa insaputa.

Per questi motivi, in particolar modo per l’individuazione della soluzione giuridica più adatta al caso concreto, occorre sempre confrontarsi con i professionisti esperti del settore

Notaio Dott.ssa Letizia Giovine

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