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METTIAMOCI IN SOCIETÀ. COME SCEGLIERE?

METTIAMOCI IN SOCIETÀ. COME SCEGLIERE?

L’imprenditore che voglia gestire in forma societaria la propria attività, si troverà a confrontarsi con diverse strutture, plurinominali o uninominali. Come scegliere? E in base a quali criteri?

La scelta tra i diversi tipi societari può rivelarsi non semplice e diventa fondamentale affidarsi a professionisti competenti.

Analizziamo i diversi tipi societari cominciando dalle

SOCIETA’ DI PERSONE

che si distinguono in

  • società semplici (S.s.)
  • società in nome collettivo (S.n.c.)
  • società in accomandita semplice (S.a.s.)

Le società di persone si caratterizzano per la mancanza di personalità giuridica e l’autonomia patrimoniale imperfetta. Se, per un verso, queste caratteristiche consentono una maggiore flessibilità e snellezza nelle procedure, nella tenuta dei bilanci e in tutti gli aspetti organizzativi, amministrativi, fiscali e contabili, per altro verso non godono della responsabilità limitata. Pertanto, il creditore della società può rivolgersi, per il soddisfacimento del suo credito, non solo alla società, ma anche al singolo socio della società semplice e della società in nome collettivo, che si vedrà costretto a rispondere con tutto il suo patrimonio e i suoi beni, presenti e futuri (cd. responsabilità illimitata) e per l’intero debito sociale (cd. responsabilità solidale). L’unica eccezione è riservata ai soci accomandanti delle s.a.s. che godono della responsabilità limitata alla quota sociale, rimanendo obbligati con responsabilità illimitata, personale e solidale i soci accomandatari.

Le società in nome collettivo prevedono che ciascun socio, tranne eccezioni normativamente previste, può assumere l’incarico di amministratore e, in caso di più amministratori, l’amministrazione può essere disgiuntiva (ogni socio amministratore può compiere qualsiasi atto) o congiuntiva (i soci amministratori non possono agire individualmente ma solo congiuntamente).

Nelle società in accomandita semplice, esistono 2 tipologie di soci:

  • soci accomandatari, ai quali è attribuita la rappresentanza della società e il potere di amministrare, i quali sono responsabili illimitatamente, personalmente e solidalmente;
  • soci accomandanti, i quali forniscono il capitale sociale e rispondono nei limiti delle quote sottoscritte, ma ai quali è fatto divieto di amministrare (divieto di immistione).

Nelle società di persone non esiste un capitale minimo, né la necessità di dimostrare l’effettivo versamento del capitale sociale o dei conferimenti iniziali destinati a formarlo.

La quota di partecipazione del socio non può essere trasferita, sia per atto tra vivi che mortis causa, senza il consenso degli altri soci e, in caso di successione, agli eredi spetta solo la liquidazione della quota del socio defunto. Perché gli eredi, tanto legittimi che testamentari, possano subentrare in qualità di soci, occorre il consenso dei soci superstiti, oltre naturalmente al consenso degli eredi stessi. Tuttavia, il notaio potrà suggerire ed elaborare, nel rispetto della legge, clausole di libera trasferibilità della quota, sia per atto tra vivi che in caso di successione, che siano più rispondenti alle necessità dei soci.

Per la modifica dei patti e delle clausole di una società di persone è necessario il consenso di tutti i soci, salvo diversa previsione dell’atto costitutivo stesso sulla base di clausole derogatorie che il notaio potrà suggerire.

Nelle società di persone è prevalente l’aspetto personale e non è ammessa la società unipersonale; qualora, per qualunque causa, in una società di persone rimanesse un unico socio, questi avrebbe sei mesi di tempo per ricostituire la pluralità dei soci o trasformare la società in società di capitali. Il decorso infruttuoso dei sei mesi è causa di scioglimento della società.

SOCIETA’ DI CAPITALI

Si distinguono in

  • società a responsabilità limitata (S.r.l.)
  • società per azioni (S.p.A.)
  • società in accomandita per azioni (S.a.p.a.)

Le società di capitali hanno “personalità giuridica”, ossia i soci non possono essere chiamati a rispondere con il proprio patrimonio personale (c.d. autonomia patrimoniale perfetta).

Pertanto, i creditori per le proprie obbligazioni devono rivolgersi alla società e non possono aggredire il patrimonio personale dei soci che rispondono unicamente nei limiti della partecipazione sociale. Il rischio di impresa ricade interamente sulla società e per l’eccedenza sui creditori sociali.

La società a responsabilità limitata può essere ordinaria, con capitale minimo di euro 10.000,00 o anche inferiore e pari almeno a euro 1,00, purché venga versato interamente in denaro (precisando che in questo caso almeno 1/5 degli utili deve essere accantonato a riserva legale fino al raggiungimento, unitamente al capitale, della somma di euro 10.000,00) e semplificata con capitale sociale minimo di euro 1,00 e inferiore a euro 10.000,00, che deve essere costituita in conformità a un apposito modello standard ministeriale tipizzato dal D.M. n. 138/2012.

Il legislatore ha previsto regole rigide che assicurino il versamento effettivo delle quote sociali sottoscritte dai soci in sede di costituzione, sia in caso di conferimenti in denaro che in caso di conferimenti in natura. Al momento della costituzione, i soci devono versare almeno il 25% del capitale sottoscritto, ma qualora la società si costituisca con socio unico (società unipersonale) il capitale sottoscritto deve essere integralmente versato.

I soci di una società di capitali possono essere sia persone fisiche che giuridiche, tranne che per le società a responsabilità limitata semplificata i cui soci possono essere solo persone fisiche.

Le decisioni più importanti relative alla vita della società, le modifiche statutarie e la verifica dell’operato dell’organo amministrativo spettano all’assemblea dei soci.

Amministrazione e rappresentanza sono disciplinate come organizzazione stabile e inderogabile, attraverso organi (Amministratore Unico, Consiglio di Amministrazione, Amministratori con poteri congiunti o disgiunti, scelti anche tra non soci) collegati alla società con un rapporto cd. organico e un organo di controllo (monocratico o collegiale) o un revisore la cui nomina è obbligatoria nei casi previsti dalla legge.

Per effettuare una scelta oculata, occorre valutare molti fattori, quali l’ammontare del capitale sociale iniziale e la capacità del conferimento, la possibilità di conferire beni in natura, ma anche vantaggi e svantaggi.

In definitiva, le società di persone garantiscono minori formalità giuridiche, organi sociali meno formalizzati, nessun bilancio pubblico, ma a fronte di questi vantaggi esiste lo svantaggio della responsabilità illimitata, personale e solidale.

Le società di capitali garantiscono la responsabilità limitata dei soci e l’autonomia giuridica perfetta, ma al contempo presentano lo svantaggio della maggiore burocrazia nella tenuta dei libri sociali, la presenza di organi sociali con formalità superiori e maggiori costi per la tenuta della contabilità.

Il suggerimento per la migliore scelta del proprio progetto imprenditoriale è di affidarsi ai professionisti, commercialista, notaio e avvocato, che potranno suggerire la soluzione più idonea per l’assetto organizzativo che favorisca la crescita e lo sviluppo della propria attività.

Notaio Dott.ssa Marcella Reni

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