Il Ministero del Lavoro – con Decreto direttoriale n. 561 del 26 ottobre 2021 – ha decretato l’avvio del Registro unico nazionale del Terzo settore (anche detto “RUNTS”) a partire dal 23 novembre 2021.
Si tratta di una data molto attesa da tutto il mondo del “Non profit” (e non solo), che consentirà di dare concreta attuazione al Codice del Terzo settore (anche detto “CTS” – D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e che inaugurerà il tanto auspicato processo di riordino degli enti senza scopo di lucro.
L’operatività del RUNTS avrà numerose conseguenze.
In primo luogo, a partire dal 23 novembre 2021, avrà inizio la trasmigrazione automatica all’interno del Registro unico nazionale delle Organizzazioni di Volontariato (anche dette “ODV”) e delle Associazioni di promozione sociale (anche dette “APS”) già iscritte – ovvero in corso di iscrizione – nei preesistenti registri.
Ci si riferisce ai registri delle ODV e delle APS tenuti dalle regioni e dalle province autonome, nonché al registro nazionale delle APS, i quali chiuderanno definitivamente i battenti nei confronti di nuovi aderenti, restando operativi esclusivamente per la gestione dei procedimenti di iscrizione (e cancellazione) pendenti alla data del 22 novembre 2021.
In secondo luogo, a partire dal 24 novembre 2021, qualsiasi ente senza scopo di lucro, che intenda acquisire la qualifica di Ente del Terzo settore (anche detto “ETS”) e che abbia i requisiti previsti dalla normativa vigente, potrà presentare domanda di iscrizione nell’apposita sezione del Registro unico nazionale del Terzo settore.
Discorso a parte meritano le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (anche dette “ONLUS”), le quali – per non perdere la relativa qualifica ed i benefici ad essa connessi – dovranno attendere la pubblicazione sul sito dell’Agenzia delle Entrate dell’elenco contenente tutti gli enti che risultano iscritti all’anagrafe delle Onlus alla data del 22 novembre 2021. Soltanto a partire da tale pubblicazione ciascun ente potrà chiedere l’iscrizione al RUNTS, con conseguente cessazione degli effetti della disciplina di settore (D.Lgs. 460/1997).
Occorre a questo punto chiarire come è strutturato il Registro unico nazionale del Terzo settore e quali sono le condizioni per accedervi.
Il RUNTS è istituito presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ed è gestito da uffici regionali (oltre che provinciali, limitatamente alle Province autonome di Trento e di Bolzano).
Esso è suddiviso in sette sezioni; ciascun ente può iscriversi soltanto a una di esse, in base alle proprie caratteristiche.
Le sezioni sono le seguenti:
1) organizzazioni di volontariato (ODV);
2) associazioni di promozione sociale (APS);
3) enti filantropici;
4) imprese sociali (incluse le cooperative sociali);
5) reti associative;
6) società di mutuo soccorso;
7) altri enti del terzo settore.
Al di là delle imprese sociali e delle mutue assicuratrici – disciplinate da normative speciali tanto con riferimento ai requisiti quanto con riferimento alle modalità di iscrizione nelle competenti sezioni del RUNTS –, è evidente che gli enti interessati dall’avvio del Registro unico sono le fondazioni e le associazioni (riconosciute e non riconosciute) che intendano assumere la qualifica di Ente del Terzo settore.
A tal proposito, è bene fare un po’ di chiarezza in merito al coordinamento tra la previgente disciplina e il Codice del Terzo settore, così da consentire scelte più consapevoli all’interno degli enti non profit già costituiti alla data del 23 novembre 2021.
Le fondazioni e le associazioni riconosciute non hanno alcun obbligo di iscrizione al RUNTS e pertanto non devono necessariamente adeguare i propri statuti alle norme del CTS. Esse possono continuare ad operare in conformità alla disciplina contenuta nel Libro I del Codice Civile e nel D.P.R. n. 361/2000, senza tuttavia poter beneficiare della disciplina di favore riservata agli ETS.
Se intendono acquisire la qualifica di Ente del Terzo, devono rivolgersi a un notaio di fiducia al fine di verificare la sussistenza delle condizioni patrimoniali all’uopo sancite (attivo patrimoniale pari a euro 30.000,00 per le fondazione e pari ad euro 15.000,00 per le associazioni riconosciute), nonché al fine di adottare uno statuto conforme al CTS, con conseguente inserimento nella propria denominazione della dizione “Ente del Terzo settore” oppure dell’acronimo “ETS”. Sarà poi il notaio stesso a richiedere l’iscrizione dell’ente nell’apposita sezione del RUNTS, entro venti giorni dalla data di stipula dell’atto di modifica.
Qualora si sia provveduto all’adeguamento dello statuto in data anteriore al 23 novembre 2021 e non si sia potuta ottenere l’iscrizione al RUNTS a causa della sua inoperatività, a partire dalla suddetta data sarà possibile richiedere a un notaio di fiducia di avviare la relativa procedura di iscrizione, fornendo tutti i documenti all’uopo necessari (copia conforme dello statuto adeguato e attestazione della sussistenza dei requisiti patrimoniali imposti dalla legge).
Le associazioni non riconosciute possono ottenere l’iscrizione al RUNTS senza che ciò comporti alcuna forma di riconoscimento né – conseguentemente – l’acquisto della personalità giuridica.
Anche in questo caso sarà necessario che l’ente sia dotato di uno statuto conforme al Codice del Terzo settore al fine di ottenere l’iscrizione nella sezione del RUNTS adatta alle sue caratteristiche.
La differenza fondamentale rispetto a quanto detto per le fondazioni e le associazioni riconosciute è che, con riferimento alle associazioni non riconosciute, il CTS non impone alcun vincolo circa l’entità del patrimonio e consente che la domanda di iscrizione al Registro unico nazionale sia presentata dall’organo amministrativo. Tuttavia in tal caso l’ufficio competente compirà un pregnante controllo del testo dello statuto per verificarne l’adeguatezza, non sussistendo il preventivo filtro del notaio idoneo a garantire il rispetto della normativa vigente.
È pertanto opportuno affidarsi, anche in tal caso, a un professionista che guidi l’ente nell’adozione di uno statuto idoneo a superare il suddetto vaglio di legittimità ed ottenere l’immediata iscrizione nell’apposita sezione del RUNTS.
La suddetta discrezionalità nell’accesso al RUNTS non vale per le ODV e per le APS già iscritte nei registri di settore alla data del 22 novembre 2021, le quali, come si è accennato, trasmigreranno automaticamente nella prima e nella seconda sezione del Registro unico.
Tale migrazione, che avrà inizio il 23 novembre 2021, avverrà in due fasi.
La prima fase consiste nel trasferimento al RUNTS degli atti costitutivi e degli statuti posseduti dagli uffici territoriali che gestiscono i “vecchi” registri, trasferimento che dovrà avvenire entro il 21 febbraio 2022.
La seconda fase avrà ad oggetto il controllo da parte del RUNTS (o, meglio, da parte della relativa sede territoriale competente) della sussistenza in capo a ciascun ente trasferito dei requisiti per l’iscrizione (artt. 32 – 36 CTS), controllo che dovrà completarsi entro il 20 agosto 2022.
Qualora la verifica dei requisiti per l’iscrizione abbia esito negativo, il competente ufficio del RUNTS inoltrerà apposita comunicazione all’ente, assegnandogli il termine di dieci giorni per rispondere alla comunicazione (presentando eventuali controdeduzioni ovvero manifestando la volontà di provvedere all’adeguamento) e il termine di sessanta giorni per dimostrare l’avvenuta regolarizzazione. Decorso infruttuosamente il primo o il secondo termine, la ODV o la APS non potrà essere iscritta al RUNTS e conseguentemente perderà la relativa qualifica.
Qualora, invece, detta verifica vada a buon fine, l’ufficio competente del RUNTS disporrà con provvedimento l’iscrizione dell’ente nella corrispondente sezione, salva la possibile richiesta di integrazione documentale, idonea a sospendere il termine di 180 giorni disposto per la fase di controllo.
Qualora, infine, l’ufficio competente del RUNTS non si pronunci entro la data del 20 agosto 2022, l’ente dovrà essere iscritto nella sezione di sua competenza, operando in tal caso il silenzio assenso.
È pertanto evidente l’opportunità per le ODV e le APS di modificate i propri statutari in conformità alla disciplina speciale disposta dal Codice del Terzo settore entro il 22 novembre 2021, così da consentire il trasferimento al RUNTS dello statuto già adeguato e idoneo ad ottenere l’immediata iscrizione nell’apposita sezione.
Infine si evidenziano altre due date particolarmente significative in tema di adeguamento degli statuti vigenti al Codice del Terzo settore:
- il 31 maggio 2022, termine entro il quale le ONLUS, le ODV e le APS già costituite alla data di entrata in vigore del CTS (3 agosto 2017) possono adottare le modifiche funzionali all’adeguamento del proprio statuto «con le modalità e con le maggioranze previste per le deliberazioni dell’assemblea ordinaria» (Circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 27 dicembre 2018 n. 20), e pertanto in seconda convocazione anche con la sola maggioranza degli intervenuti, qualunque ne sia il numero;
- il 31 dicembre 2021, termine entro il quale sarà possibile svolgere le assemblee di tutte le fondazioni ed associazioni (e quindi non soltanto delle ONLUS, ODV e APS) anche mediante mezzi di telecomunicazione che garantiscano l’identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l’esercizio del diritto di voto.
Non resta dunque che augurarsi che con l’avvio del RUNTS la riforma del Terzo settore possa realmente decollare, così da giungere non soltanto al riordino ma anche alla valorizzazione degli enti senza scopo di lucro, la cui esistenza si rivela di fondamentale importanza specie nella tutela quotidiana dei più deboli e la cui attività consente di dare concreta applicazione al principio di solidarietà sociale sancito dall’art. 2 della Costituzione.
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