Come in Italia, anche in Germania, l’esecuzione forzata non può avere luogo che in virtù di un titolo esecutivo, notificato alla controparte e munito di formula esecutiva. Contrariamente che in Italia, però, in Germania non esiste l’atto di precetto.
Esecuzione con riconoscimento del titolo:
Per eseguire un titolo esecutivo italiano in Germania, la normativa di riferimento è il “Regolamento (CE) n. 44/2001”, che disciplina il riconoscimento e l’esecuzione delle sentenze straniere.
Il regolamento stabilisce che il giudice competente per territorio “riconosca” la sentenza straniera dopo aver effettuato un controllo di mera forma sulla stessa. Alla domanda è necessario accompagnare l’allegato V, debitamente compilato e rilasciato dal giudice italiano che ha emesso la decisione. Con questo attestato, insieme con l’originale della sentenza, la prova delle avvenute notifiche e la formula esecutiva, è possibile far riconoscere la sentenza in Germania.
La sentenza, nella maggior parte dei casi, non va tradotta tutta ma solo per estratti. Per ottenere il riconoscimento è necessario pagare un’imposta di EURO 200,00.
Nonostante il controllo del giudice tedesco non attenga il merito della sentenza italiana, è data comunque la possibilità alla persona contro cui deve essere eseguita la sentenza di chiedere il rifiuto del riconoscimento. Addirittura è anche data la possibilità di appellare l’eventuale rigetto del Giudice.
Esecuzione “senza riconoscimento” del titolo:
Diverso è il caso in cui, invece, si debba eseguire in Germania un c.d. “titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati”, ossia titoli esecutivi consistenti in sentenze contumaciali, decreti ingiuntivi non contestati ecc.
La normativa di riferimento è il “Regolamento (CE) n. 805/2004”.
La procedura è ancora più agevole rispetto a quella disciplinata dal 44/2001, in quanto il titolo si “presume già riconosciuto” in Germania e non è obbligatorio ottenere una ulteriore “validazione giudiziale”.
Di fatti, ottenuto dal giudice italiano che ha emesso il titolo, un c.d. “certificato di titolo esecutivo europeo per i crediti non contestati”, sarà possibile dare subito luogo all’esecuzione, incaricando direttamente l’ufficiale giudiziario tedesco. Oltre che il titolo, è necessario consegnare all’ufficiale giudiziario anche l’originale del titolo esecutivo munito di formula esecutiva e la prova delle avvenute notifiche.
Alcuni ufficiali giudiziari pretendono la traduzione del “certificato” anche se la legge europea non lo prevede.
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