it+39.0966.45666
·
info@alhubconsulting.it
·
Lun - Ven 09:00-17:00
Vuoi una consulenza?

IL RIMBORSO DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI IN CASO DI DECESSO DI UNO DEI COINTESTATARI

IL RIMBORSO DEI BUONI POSTALI FRUTTIFERI IN CASO DI DECESSO DI UNO DEI COINTESTATARI.

Una delle tante questioni controverse in materia di buoni postali fruttiferi, in cui ci si imbatte ricorrentemente, è quella relativa alla loro riscossione in caso di cointestazione, con la clausola di pari facoltà di rimborso (CPFR), nell’ipotesi di decesso di uno dei cointestatari.

Per lungo tempo, gli uffici postali, per loro maggiore tutela e garanzia, hanno sistematicamente subordinato il rimborso al rilascio di una quietanza da parte di tutti gli aventi diritto, da individuarsi negli altri contitolari in vita nonché negli eredi del cointestatario defunto.

Attualmente, Poste Italiane opera con modalità parzialmente diverse, illustrate sul proprio sito istituzionale da una FAQ che delinea diversi scenari per il caso in cui taluno dei cointestatari voglia opporsi al rimborso da parte di altro avente diritto.

In particolare, al fine di impedire che uno dei contitolari possa ottenere il pagamento, è possibile notificare un’opposizione al rimborso direttamente presso un qualunque ufficio postale o mediante notifica di un ufficiale giudiziario.

La FAQ, inoltre, precisa che:

  • PER I BUONI FRUTTIFERI POSTALI EMESSI FINO AL 27.12.2000 le opposizioni al rimborso sono ammesse: a) esclusivamente da parte di ciascuno degli intestatari nel caso di Buoni emessi a favore di più persone; b) da parte dei rappresentanti legali; c) da parte di ciascun coerede, sui Buoni intestati o cointestati a persone defunte; d) da parte dei titolari i cui Buoni si trovino in possesso di altre persone. Il pagamento del Buono resta bloccato fino a revoca dell’opposizione da parte di chi l’ha effettuata o su provvedimento autorizzativo dell’Autorità Giudiziaria;
  • PER I BUONI FRUTTIFERI POSTALI EMESSI DAL 28.12.2000 non è più ammissibile l’opposizione al rimborso formulata da uno dei cointestatari con pari facoltà di riscossione o da altri aventi diritto, secondo quanto in precedenza previsto dal Codice Postale. Il rimborso di tali Buoni, sia cartacei che dematerializzati, può comunque essere impedito mediante un provvedimento dell’Autorità Giudiziaria che ordini a Poste la sospensione del pagamento. L’ufficio postale non può procedere al rimborso, fino alla notifica di un successivo provvedimento di rimozione dell’impedimento;
  • PER I BUONI FRUTTIFERI POSTALI RAPPRESENTATI DA DOCUMENTO CARTACEO EMESSI DAL 5.9.2005, l’ufficio postale non procede al rimborso sia in presenza di un provvedimento dell’autorità giudiziaria, sia – in base alle condizioni generali di contratto per la sottoscrizione di Buoni utilizzate a partire da detta data – in presenza di opposizione scritta al rimborso da parte di uno dei cointestatari o di uno degli eredi del cointestatario deceduto, o del rappresentante dell’interdetto o dell’inabilitato e ciò solo nel caso in cui si sia verificata la morte o la sopravvenuta incapacità di uno dei cointestatari.

Tuttavia, laddove ancora prevista, la prassi della sospensione del pagamento di un buono con clausola di pari facoltà di rimborso (CPFR) su istanza di un cointestatario non appare conforme al più recente orientamento della giurisprudenza di merito e di legittimità, secondo cui Poste Italiane Spa non può rifiutare in nessun caso il pagamento del buono postale fruttifero che sia munito della suddetta clausola, ove sia uno dei cointestatari a richiederlo. E ciò anche se uno degli altri contitolari è deceduto.

Difatti, è stato ripetutamente affermato che in materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento” (Cass. Civ., Sez. I, 13.09.2021 n.24639; Cass. Civ. Sez. VI, 10.02.2022 n. 4280; in senso conf. Cass. Civ. Sez. II, 15.12.2021; Cass. Civ., Sez. VI, 18.02.2022 n. 5426; in sede di merito: Trib. Pisa, 18.11.2016; Trib. Lecco, 23.3.2017; Trib. Cosenza, 03.07.2017; Corte App. Milano, 25.10.2017 n. 4504; Corte App. Milano, 14.01.2021 n.113).

Tutte le suddette decisioni sono concordi nel ritenere assolutamente infondata la tesi, da sempre sostenuta da Poste Italiane S.p.a., dell’applicabilità ai buoni postali fruttiferi dell’art. 187 D.P.R. n. 256/1989 (secondo cui “il rimborso a saldo del credito del libretto (…) cointestato anche con la clausola di pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto”) per effetto del disposto dell’art. 203 del medesimo testo normativo, il quale stabilisce che “le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali (…), sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e semprechè non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI”.

Secondo la Corte di Cassazione, invece, “i buoni postali fruttiferi si caratterizzano per un marcato rafforzamento del diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento ad ottenerne il rimborso “a vista”, il che si traduce nell’incanalamento della fase di pagamento della somma portata dal titolo su un unico prefissato binario, quale il pagamento, appunto “a vista”, all’intestatario: e ciò è sufficiente a dire che la previsione concernente la riscossione, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso”, dei libretti di deposito non è esportabile al campo dei buoni fruttiferi; viceversa, la lettura del dato normativo patrocinata da Poste Italiane S.p.A., secondo cui, in caso di clausola “pari facoltà di rimborso” di buoni postali fruttiferi cointestati a due o più persone, il decesso di uno di essi precluderebbe il rimborso dell’intero agli altri, finirebbe per paralizzare proprio l’aspetto per il quale detti buoni, dotati della apposizione della menzionata clausola, si caratterizzano” (Cass. Civ. 24639/2021 e 4280/2022, cit.).

Di certo, secondo l’ormai prevalente interpretazione giurisprudenziale, alla normativa in questione non è assegnata alcuna funzione di protezione dell’erede o dei coeredi del cointestatario defunto, “i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell’esistenza dei buoni intestati anche a propri danti causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario” (Collegio di coordinamento ABF, 10.10.2019 n. 22747; Cass. Civ. 24639/2021 e 4280/2022, cit. )

Data la distinzione concettuale tra titolarità del credito e legittimazione alla riscossione di quanto portato dal buono fruttifero, infatti, “in caso di cointestazione con clausola “pari facoltà di rimborso”, e dunque di solidarietà attiva, l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, “si divide fra gli eredi in proporzione delle quote” (art. 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario superstite”. Di conseguenza, la riscossione riservata all’intestatario superstite non andrà ad interferire con la spettanza del credito, “sicchè colui che abbia riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto (Cass. Civ. 24639/2021 e 4280/2022, cit.).

Peraltro, attesa la natura pattizia della clausola PFR, “gli eredi del cointestatario defunto subentrano in un rapporto regolato da un contratto che conferisce a un altro soggetto la pari facoltà di rimborso, ossia il diritto di esigere l’intera prestazione dall’emittente del Buono, con il che si deve ritenere che, in difetto di una esplicita previsione in senso opposto, permanga il diritto del cointestatario vivente – e il correlativo obbligo delle Poste – all’esercizio della “pari facoltà di rimborso” (Corte App. Milano, 113/2021, cit.) .

Una ulteriore questione, di sicura rilevanza pratica, toccata incidentalmente dalla giurisprudenza nella trattazione della problematica in esame, riguarda il profilo tributario, essendo stato precisato che “ai fini dell’imposta di successione, i buoni risultano equiparati ai titoli di stato, che come tali non rientrano nell’attivo ereditario”, sicché “non v’è nessun obbligo da parte del contribuente di denunziare i buoni nella dichiarazione di successione“. Del resto, in tal senso si era già pronunciata la stessa amministrazione delle finanze con Risoluzione 13 luglio 1999, n. 115, ove si puntualizza che “i suddetti buoni sono equiparati a tutti gli effetti ai titoli del debito pubblico e pertanto esclusi dall’attivo ereditario. L’erede è comunque obbligato alla presentazione della dichiarazione di esonero così come previsto dal T.U. n. 346 del 1990, art. 28, comma 7” (Cfr. Cass. Cass. Civ. 24639/2021 e 4280/2022; Corte App. Milano, 113/2021, cit.).

E’ del tutto superfluo evidenziare che questo nuovo orientamento giurisprudenziale se, per un verso, velocizza le modalità di riscossione, evitando lungaggini nel caso di impossibilità per gli eredi di effettuare la contestuale richiesta di rimborso, per altro verso, può dare luogo a problemi di segno opposto allorquando uno dei contitolari proceda alla riscossione all’insaputa degli altri.

Per tale ragione, qualora si verifichi il decesso di uno dei cointestatari di un buono fruttifero postale, oggi più che mai è necessario avvalersi della consulenza di un esperto che possa tutelare al meglio le ragioni dei contitolari superstiti e/o degli eredi di quello defunto, sia nei confronti di Poste Italiane che di eventuali altri aventi diritto.

Avv. Pasquale SimariAvv. Ettore Tigani

Per info contattare: tel. +39-0966-45666 – WhatsApp al numero 334-2721437 – E-mail: info@alhubconsulting.it

       

 

Related Posts

Leave a Reply